Statuto

Statuto dell’Associazione AS.SO PA Associazione Software Pubblica Amministrazione
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Art. 1) Costituzione e Sede
E' costituita l'Associazione denominata AS.SO PA Associazione Software Pubbica Amministrazione; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Art. 2) Sede dell’Associazione
L’associazione ha sede in Roma in Piazza del Colosseo n. 4; è in facoltà del Consiglio Direttivo istituire sedi secondarie ed uffici di rappresentanza, anche fuori del territorio nazionale.

Art. 3) Carattere dell'Associazione
L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.
L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni aventi scopi analoghi.

Art. 4) Durata dell'Associazione
La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 5) Scopi dell'Associazione
L'Associazione ha scopo di rappresentare e tutelare gli interessi dei produttori di software dedicato agli enti pubblici economici e non economici ed istituzioni e società pubbliche, anche a partecipazione privata e la relativa gestione anche dei servizi pubblici locali, di computer, accessori per computer, modulistica tributaria, fiscale ed amministrativa di qualsiasi natura e delle aziende produttrici e distributrici di servizi informatici e telematici relativi a tali soggetti. A tal fine predisporrà forme di coordinamento, di studio e di relazione con le autorità pubbliche, locali e centrali, con il governo ed i suoi uffici e con le istituzioni europee, proponendo misure di interesse non solo economico, ma anche promozionale e d’immagine, dei soggetti aderenti.
L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività inerente agli scopi del sodalizio, ivi compresa la realizzazione di congressi, convegni, riunioni, incontri di studio.

Art. 6) Requisiti dei soci
Possono essere soci dell'associazione le imprese e gli enti produttrici di software e dei servizi informatici e telematici collegati. La natura giuridica delle imprese non è causa di esclusione dall’associazione. Ogni impresa o ente sarà rappresentata all'interno dell'Associazione dal proprio rappresentante legale o da altra persona appositamente delegata con atto scritto. E’ ammessa la delega permanente; essa è revocabile in ogni momento.
I soci saranno classificati in due distinte categorie: Soci Fondatori: quelli che partecipano alla costituzione dell'associazione mediante il presente atto. Soci Ordinari: tutti gli altri che subentrano successivamente.

Art. 7) Ammissione dei soci
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati accompagnata dalla firma di un socio presentatore; l'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo a propria discrezione. Le iscrizioni decorrono retroattivamente dall'1 gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Art. 8) Doveri dei soci
L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. I soci possono assumere anche proprie iniziative in materie ricomprese nell’oggetto sociale, ma non possono assumere determinazioni, esprimere orientamenti e richieste e in genere posizioni contrarie o comunque in conflitto con quelle deliberate dagli organi associativi nelle materie oggetto del presente statuto. Le eventuali violazioni saranno considerate causa di risoluzione automatica del vincolo associativo, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

Art. 9) Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno;

- per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per delibera di esclusione del consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità;
- per ritardato pagamento dei contributi per oltre un anno.
Il recesso o esclusione infra annuale non dà diritto al rimborso della quota associativa.

Art. 10) Organi dell'Associazione
Organi dell'Associazione sono:
- l'assemblea;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il direttore;
- revisori dei conti (se nominati dall'Assemblea).

Art. 11) Partecipazione all'assemblea
L’assemblea è l’organo sovrano, di indirizzo e controllo dell’associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria i soci che abbiano versato la quota sociale dell'anno. L'assemblea può essere convocata in qualsiasi momento dal Presidente e deve essere convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per rappresentare il bilancio preventivo dell'anno in corso. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria, su richiesta indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci nel loro insieme.

Art. 11) Convocazione dell'assemblea
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante invito per lettera raccomandata indirizzato ai soci a cura della presidenza oppure con preavviso di 7 giorni mediante avviso a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) e pubblicazione sull’eventuale sito Internet gestito dall'Associazione. In casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 5 giorni purché la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma.

Art. 12) Costituzione e deliberazione dell'assemblea
Le riunioni dell'assemblea dei soci saranno tenute nel luogo stabilito dal Consiglio Direttivo, anche diverso dalla sede sociale. In alternativa l'assemblea dei soci potrà validamente tenersi senza riunirsi in un unico luogo fisico, con l'utilizzo di mezzi elettronici ed informatici quali ad esempio la videoconferenza purché ciò consenta a tutti i soci aventi diritto di partecipare alla discussione e di deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci tra fondatori ed ordinari. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci tra fondatori ed ordinari. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; non si può detenere più di una delega e ne è comunque vietato il cumulo in ogni caso. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza da persona designata dall'assemblea. L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza semplice dei voti espressi. In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi e la maggioranza dei fondatori. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 13) Compiti dell'assemblea
All'assemblea in sede ordinaria, spettano i seguenti compiti:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del consiglio direttivo;
- eleggere i membri del consiglio direttivo;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sulla attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.
In sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

Art. 14) Compiti del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo ha compito di:
- compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione senza limitazione alcuna;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'assemblea secondo le proposte della presidenza;
- fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati versamenti, con facoltà di accettare iscrizioni anche in corso d'anno con adeguamento della quota;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario; - in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il consiglio direttivo può delegare il Presidente per il compimento di uno o più degli atti di propria competenza. Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio, nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 15) Composizione del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo è formato da 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea ordinaria. Il consiglio stesso designa il presidente ed il vice presidente fra i consiglieri nominati generic cialis super force. Almeno due terzi del consiglio direttivo con arrotondamento alla cifra superiore deve essere composto da soci fondatori. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati. Negli intervalli tra le assemblee sociali ed in caso di dimissioni, decesso, decadenza o di altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il consiglio direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione - alla integrazione del consiglio stesso fino al limite stabilito dall'assemblea; i consiglieri cooptati rimarranno in carica per il periodo residuo del mandato. Il presidente del consiglio direttivo non riceverà nessun compenso in dipendenza della sua carica, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute. Gli altri membri del Consiglio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 16) Riunioni del consiglio direttivo
Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richieda la maggioranza dei componenti. Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata inviata almeno 5 giorni prima o con preavviso di 3 giorni mediante avviso a mezzo di posta elettronica (e-mail) PEC e pubblicazione sul sito Internet gestito dall'Associazione. Sono comunque valide le riunioni con la presenza totalitaria dei componenti il consiglio direttivo anche in assenza di convocazione. Il luogo delle riunioni del consiglio direttivo viene stabilito nell'avviso di convocazione; in alternativa il consiglio direttivo potrà validamente tenersi senza riunirsi, con l'utilizzo di mezzi elettronici ed informatici di discussione contemporanea quali ad esempio "gruppo di lavoro riservato" o "news group" a mezzo della rete "Internet" o "Intranet" od altri strumenti equivalenti. Il consiglio direttivo determina le modalità di celebrazione delle riunioni telematiche. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza dal direttore. In caso di particolare urgenza il consiglio direttivo può essere convocato a mezzo di posta elettronica (e-mail) inviato almeno un giorno prima. Le sedute e deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal direttore; in caso di riunione con l'utilizzo di mezzi elettronici o informatici, l'approvazione dei verbali potrà risultare anche da sottoscrizione resa a mezzo fax. I consiglieri ed il segretario sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle decisioni consiliari. Soltanto il consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.
Alle riunioni del consiglio direttivo possono partecipare:
- I soci invitati permanentemente dal consiglio direttivo;
- Tutti i soci che ne facciano richiesta ai quali non è attribuito diritto di voto.

Art. 17) Compiti del presidente
Il presidente dirige l'associazione ed è il rappresentante legale, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio. Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi. Il presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del consiglio direttivo. Il presidente può designare uno o più vicepresidenti ai quali delegare parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. I vicepresidenti possono essere individuati sia tra i consiglieri che tra soggetti estranei all’associazione ai quali vengano riconosciuti particolari competenze e/o capacità. La nomina dei vicepresidenti viene ratificata dal consiglio direttivo.

Art. 18) Elezione del presidente
Il presidente è eletto dal consiglio direttivo e dura in carica un triennio e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal consiglio direttivo, le funzioni del presidente vengono svolte dal vice presidente. In caso di dimissioni il consiglio direttivo provvede entro un termine di 60 giorni ad eleggere un nuovo presidente che resterà in carica per il periodo residuo del mandato.

Art. 19) Compiti del direttore
Il Direttore dell’associazione agirà nel quadro di direttive ed indirizzi impartiti dal Consiglio Direttivo e avrà l’incarico di svolgere tutte le attività di relazione con i terzi e fra gli associati necessarie alla realizzazione degli scopi associativi, istruendo le questioni che dovranno essere poste all’esame del consiglio direttivo. In particolare con l’autorizzazione del consiglio direttivo potrà inoltre:

- procedere all'apertura di conti correnti bancari di corrispondenza, di altri conti separati o speciali e, ove ammesso, anche di conti in valuta estera;
- richiedere fidi bancari ed anticipazioni di credito in genere;
- dare disposizioni ed effettuare prelevamenti da detti conti, anche mediante assegni bancari all'ordine di terzi a valere sulle disponibilità liquide e sulle concessioni di credito;
-
girare cambiali, assegni, vaglia cambiari e documenti allo sconto ed all'incasso;
-
procedere alla costituzione di depositi cauzionali e rilasciare fidejussioni;
-
stipulare contratti di locazione;
-
autorizzare al ritiro dalle Poste e Telegrafi, dalle Ferrovie dello Stato e private, da compagnie di navigazione e da qualunque altro pubblico o privato ufficio dei trasporti e/o spedizioni, lettere raccomandate, assicurate, merci, pieghi e quant'altro anche contenente valori;
- i
ncassare somme e quant'altro dovuto all’associazione da chiunque rilasciando quietanze e discarichi nelle forme richieste, riscuotere vaglia postali e telegrafici, buoni, cheques ed assegni di qualsiasi specie e di qualsiasi ammontare compresi i mandati degli enti tutti sopra già nominati, rilasciando le corrispondenti quietanze;
-
assumere eventuali impiegati d'ordine ed operai, stabilirne gli incarichi e le mansioni, fissarne le retribuzioni, sospenderli e licenziarli;
-
rappresentare l’associazione in qualsiasi causa civile e penale, attiva e passiva ed in qualsiasi procedimento davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualsiasi sede e grado di giurisdizione e così anche in opposizione, revocazione e cassazione;
-
presentare, a qualsiasi autorità giudiziaria o di polizia, denuncia o querela nei confronti di chicchessia;
-
costituirsi parte civile, a nome dell’associazione, in qualsiasi procedimento penale;
-
dare esecuzione a giudicati, nominare o revocare avvocati e procuratori per gli atti ed i procedimenti tutti di cui sopra, conferendo loro ogni più ampio potere inerente al mandato;
-
rappresentare l’associazione avanti agli uffici fiscali e avanti a qualsiasi autorità amministrativa, sindacale, ministeriale, governativa parlamentare, regionale e locale;
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presentare proposte, istanze, reclami, ricorsi e controricorsi, fare domande per licenze, permessi, autorizzazioni e concessioni amministrative di ogni specie;
-
firmare gli atti relativi a promuovere ed a transigere eventuali contestazioni;
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rappresentare l’associazione in ogni pratica o vertenza sindacale avanti gli Uffici del Lavoro ed avanti ogni altro ente, ufficio ed autorità relativi;
-
addivenire a conclusione di vertenze sindacali e firmarne i relativi verbali;
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nominare e revocare avvocati, procuratori e professionisti in genere per gli atti ed i procedimenti tutti di cui sopra;
- r
appresentare l’associazione in ogni procedimento e vertenza nei confronti degli Enti Previdenziali, Assistenziali ed ogni altro ente o società di assicurazione, nominando, se del caso, avvocati e procuratori per gli atti ed i procedimenti necessari;
-
rappresentare l’associazione in assemblee di altre società, associazioni, consorzi e nei rapporti con detti enti, i loro organi ed i loro soci od associati;
-
fare proposte, approvare o respingere deliberazioni, sostituire a sè delegati o mandatari con riferimento alla rappresentanza dell’associazione per lo svolgimento di tale attività ed il conseguimento di tali atti;
- delegare il compimento di atti di propria competenza a procuratori, dirigenti e dipendenti dell’associazione o degli associati determinandone i limiti delle attribuzioni e dei poteri;
-
richiedere l'apertura di crediti in conto corrente o di crediti in genere anche sotto forma di prestiti su titoli, comprese sia la cessione nei confronti di istituti bancari, enti o persone di crediti garantiti o meno sia l'assunzione di tutti i relativi obblighi ed impegni;
-
notificare a banche o ad altri enti le situazioni economiche e finanziarie totali, parziali o particolari inerenti l'associazione;
-
procedere a cessioni di crediti;
- stipulare contratti di assicurazione, di locazione di beni immobili eccedenti i nove anni e contratti di leasing, nonchè sciogliere e recedere dagli stessi;
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richiedere e sottoscrivere benestari bancari;
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procedere ad atti esecutivi e conservativi;
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fare ed elevare protesti;
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presentare istanze per dichiarazione di fallimento ed insinuare crediti nel passivo;
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proporre azioni di rivendica di beni caduti in attività fallimentari;
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partecipare, con libera e discrezionale facoltà di voto, ad assemblee e sedute di creditori in sede di fallimento, concordato preventivo od amministrazione controllata;
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accettare concordati, anche stragiudiziali, e riparti;
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assistere ad operazioni peritali e collaudi o conferire - a tal uopo - gli opportuni mandati in capo a terzi;
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dare esecuzione, nell'impossibilità del presidente, a qualunque deliberazione del consiglio direttivo e delle assemblee ordinarie e straordinarie;
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transigere e conciliare qualunque vertenza, recederne, nominare periti ed arbitri anche come amichevoli compositori;
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fare quant'altro opportuno nei limiti dell'ordinaria amministrazione e nell'interesse dell’associazione, salvo quanto espressamente di spettanza del consiglio direttivo e dell'assemblea;
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compiere, in nome dell’associazione, tutti gli atti necessari e comunque inerenti all'instaurazione di giudizi arbitrali, nonchè rilasciarne i relativi mandati.
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firmare la corrispondenza dell’associazione
Il consiglio direttivo nell’attribuire le funzioni generali o per singole attività al Direttore, stabilisce le indennità, i compensi ed i rimborsi al medesimo spettanti per l’esercizio della funzione.

Art.20) Elezione del direttore
Il direttore viene nominato dal consiglio direttivo. Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile e può essere scelto fra dipendenti delle associate o anche all’esterno.

Art.21) Compiti dei revisori dei conti
Ai revisori dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione. Essi devono redigere la loro relazione all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

Art. 22) Elezione dei revisori dei conti
I revisori dei conti, se nominati dall'assemblea, sono in numero di tre e durano in carica tre anni. Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'associazione avuto riguardo alla loro competenza.

Art. 23) Entrate e patrimonio dell'associazione
Le entrate dell'associazione sono costituite:
- dalla quota di iscrizione da versarsi all'atto dell'ammissione all'associazione;
- dai contributi associativi;
- da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da versamenti volontari degli associati;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti-locali, istituti di credito e da enti in genere;
- da versamenti eseguiti dai soci a fronte di prestazioni rese a loro favore dall'associazione. I
contributi ordinari devono essere pagati in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno. Il patrimonio è costituito: dai beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell’associazione da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio e da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o di associati.

Art. 24) Durata del periodo di contribuzione
I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno solare in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 25) Diritti dei soci al patrimonio sociale
Il socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.

Art. 26) Esercizi sociali
L'esercizio sociale inizia l'1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 27) Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni impartite dell'assemblea o, in difetto da quelle dei liquidatori.

Art. 28) Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

Art. 29) Rinvio
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Art. 30) Collegio dei probiviri
L'Assemblea ordinaria potrà nominare un Collegio di Probiviri composto da 3 persone scelte fra i soci. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di dirimere le controversie che eventualmente dovessero nascere fra i soci e/o Socio e l'Associazione in merito all'applicazione dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Art. 31) Clausola di deferimento delle controversie fra i soci e fra i soci e l’associazione ad arbitrato irrituale
Nel caso insorgessero controversie in ordine all'interpretazione ed alla attuazione del presente statuto, nonché per ogni controversia che dovesse insorgere fra i soci o fra i soci e l’associazione in riferimento a quanto oggetto dello scopo sociale e delle attività associative di qualunque genere e natura, esse saranno deferite alla decisione di un collegio di tre arbitri, che saranno nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune intesa fra le parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma. Il collegio arbitrale pronuncerà secondo equità e come amichevole compositore con arbitrato irrituale.
Sede legale Piazza del Colosseo, 4 Roma - email: segreteria@assopa.it